Le case infestate dagli spettri

pubblicato il 18 maggio 2016

Alessandro Gazzolo – Tommaso Gazzolo
Avvocati, Foro di Genova
(Dalla rivista Nuova Giurisprudenza ligure, 2012, n.2, pp. 31-34)


Immagine postata dal blog Ignorando
Villa Caboto, Mondello, (PA)

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Dagli spiriti allo spiritismo. – 3. Fantasmi ed onere della prova.*

1. Introduzione.
Gli avvocati hanno quotidianamente a che fare con fantasmi, prima tra tutti quelli generati dalle astrattezze del <<mentalismo>> giuridico, delle forme concettuali vuote, di “oggetti” che non si vedono, di un lessico tecnico “perturbante”. Il diritto, in tal senso, rimanda ad una vera e propria hantologie, per parafrasare Derrida: i suoi concetti sono cioè hantisé, “infestati”, abitati da spettri. E’ proprio un simile esercizio giornaliero che rende la scienza giuridica preparata ad affrontare i casi, neppure troppo rari, in cui a presentarsi sono veri e propri fantasmi con tanto d’apparenza di carne.
La giurisprudenza non ha mancato, come il recente libro di Raffaele Caterina racconta(1), di indagare, giudicare storie di tal genere. Vale la pena, tuttavia, approfondire ulteriormente il tema dal punto di vista giuridico, ed in particolare nel suo rapporto con la disciplina dei vizi della cosa locata. La prima della parte dell’articolo, pertanto, sarà dedicata a ripercorrere alcuni tratti essenziali della relazione tra diritto e fantasmi, per poi dar conto, nella seconda parte, delle soluzioni che, allo stato attuale, possono prospettarsi.

2. Dagli spiriti allo spiritismo.
In una lettera a Licinio Sura (Lettere familiari, VII, 27), Plinio il Giovane domanda all’amico se egli creda davvero che i fantasmi esistano ed abbiano una <<potenza divina>>. La storia che segue narra di uno spettro che aveva infestato una bella casa in Atene, aggirandosi ogni notte per le stanze: prima scuotendo in lontananza i ceppi ai piedi e le catene nelle mani e, poi, fattosi il rumore sempre più vicino, apparendo all’improvviso agli inquilini.
Poiché nessuno voleva più abitare la villa, essa venne abbandonata: <<proscribebatur tamen – aggiunge Plinio -, seu quis emere, seu quis conducere, ignarus tanti mali, vellet>>. Prudenza consigliò, dunque, di lasciare in bella vista il cartello “affittasi”, nel caso in cui qualcuno, ignaro o sprovveduto, avesse voluto prenderla a pigione. L’epilogo, in guisa di insegnamento morale, racconta di come il filosofo Atenodoro, decisosi ad abitarvi, riuscì a restituire la pace al dimorante ed inquieto spirito: anziché fuggire, egli seguì lo spettro sino al cortile di casa, dove, scavando nel punto indicato dal fantasma, vi ritrovò i resti del suo corpo mortale, consunto dal tempo e dalla terra. Raccolte così le ossa, e data degna sepoltura, <<la casa non fu più visitata dai Mani, sepolti secondo i riti>>.
L’aneddoto, come noto, troverà una precisa sistemazione nella giurisprudenza classica e medievale e sarà presente, attraverso la sua ripresa in età moderna(2), anche nell’esperienza giuridica contemporanea. E’ ad un passo di Alfeno (Digesto, XIX, II, 27) che si deve, attraverso il recupero dei commentatori del Corpus Iuris, l’origine della discussa ipotesi di risoluzione del contratto di locazione ob metum spectrorum:
Intorno a questa materia lo stesso Giureconsulto fu di nuovo interrogato: Se uno avesse sloggiato la casa per timore, sarebb’egli tenuto al pagamento della mercede? Rispose: Se vi fu motivo di temere un pericolo, quantunque realmente non vi fosse pericolo, non sarebbe tenuto a pagare la mercede, ma se non vi fu giusto motivo di timore, sarà ciò non ostante tenuto(3).
Alla fine del XVI secolo, Gotofredo commenterà il passo, raccontando il seguente aneddoto:
Mi ricordo che sendo giovinetto, Ludovico Santonio eloquentissimo avvocato nel foro di Parigi, mio curatore e cognato, abbia ottenuto la remissione di pensione ad un certo suo cliente, il quale lamentavasi non aver potuto della casa tolta in fitto per gli spettri e fantasmi che la infestavano, affermando che la locazione essendo simile alla vendita, sembrerebbe che trasferisse immantimenti nel conduttore il pericolo della casa locata(4).
Dopo la trattazione sistematica del problema all’interno del diritto comune, iniziata a partire dall’opera di Portius(5), il tema continuerà ad essere discusso sino all’ “età dei lumi”. Ne dibatteranno, infatti, Joannes Samuel Stryk nella Disputatio juridica de jure spectrorum (1700), Carl Friedrich Romanus, che scriverà la Dissertatio juridica inauguralis de rescissione contractus locati conducti ob metum spectrorum (1703) e Christian Thomasius, il Praeceptor Germaniae, autore di una dissertazione De non rescindendo contractu conductionis ob metum spectrorum (1711). Nel 1746 l’abate Calmet sosterrà ancora che <<molti giureconsulti, molte celebri assemblee hanno giudicato che l’Apparizione di un morto in una casa poteva annullare il contratto di pigione>>(6).
Il Code civil del 1804 non farà, invece, parola degli spettri. E gli interpreti non tarderanno allora a ritener chiusa ogni questione a proposito: le perfette norme del Code civil, scriverà il Troplong, <<non si applicheranno più ai nostri dì per le apparizioni di spettri, fantasmi, od ombre di che i nostri vecchi scrittori tanto si preoccupavano>>(7). Alla stessa maniera annota il Touiller: <<a’ tempi nostri i fantasmi non fanno paura a niuno, e su tale quistione i giureconsulti moderni si mostreranno certamente più agguerriti e più illuminati degli antichi>>(8). L’esegesi del codice napoleonico procederà lungo questa linea per tutto il secolo: <<En notre siècle de lumière une pareille prétention ne puorrait se produire sans être taxée de folie>>(9), scrive fiducioso Baton nel 1866.
Già Brillon aveva, per la verità, notato il contrasto tra la giurisprudenza del Parlamento di Parigi, che rifiutava l’apparizione degli spettri quale causa di risoluzione, e quello di Bordeaux, più incline a riconoscerla: <<La raison de cette différence, entre la jurisprudence de deux parlements, peut être de ce que les visions ne sont pas si fréquentes à Paris qu’en Guienne>>(10). Commentando il passo alla metà dell’Ottocento, Dalloz aggiungerà:<<Quoi qu’ill en soit, la question ne se prèsente plus aujourd’hui>>(11).
Eppure, finito il tempo di Bonaparte, gli spettri, progressivamente, ricominciano ad apparire nell’Europa del secolo decimonono. Lo stesso fantasma di Napoleone non tardò a mostrarsi – come già gli spettri di Augusto e di Caligola nell’antica Roma(12) – nelle case dei francesi e nei tanti episodi di spiritismo che registrerà il XIX secolo(13), allo stesso modo in cui si agiterà il fantasma di Rousseau nella casa di Les Charmettes, visitando la quale Vernon Lee scriverà: <<The house you enter stands empty, but with the air of having been inhabited till yesterday, though inhabited a little by ghosts>>(14).
Walter Scott è forse il miglior interprete di questa atmosfera spettrale. Ironico di fronte alla credenza negli spettri propria dei popoli nordici, è ad una storia di fantasmi che egli fa risalire l’origine dell’istituto giudiziario della giuria popolare. In un racconto, Scott narra, infatti, che il proprietario di una casa “infestata” […] riunì una giuria di vicini, costituita seconda la consueta struttura giudiziaria, come per giudicare una causa civile ordinaria e procedette, in loro presenza, a citare uno per uno i vari fantasmi e quelli che avevano l’aspetto dei membri deceduti della famiglia, perché dimostrassero con quale diritto contendevano a lui e ai suoi servi il tranquillo possesso della sua proprietà e quale difesa potevano addurre per questa interferenza e questo disturbo del loro vivere. […] Fu infine pronunciata una sentenza contro gli spiriti in contumacia; e il processo con giuria, del quale possiamo qui rintracciare l’origine, ottenne un trionfo sconosciuto ad alcuno dei grandi scrittori che ne hanno fatto oggetto di elogio(15).
Eppure, più che nel folklore, la “casa infestata” ritorna, nell’Ottocento, come tema classico del salotto borghese. Ritorna come spiritismo. La letteratura forense non mancherà allora di far propria l’atmosfera di tempestuous loveliness of terror di cui parlerà Shelley e delle suggestioni del genere letterario della ghost-story , <<innesto del realismo sul romanticismo>>(16), il quale troverà espressione soprattutto, ma non solo, nell’Inghilterra vittoriana, da Monthague Rhodes James a Charlotte Riddell(17). Si tratta, peraltro, di una letteratura sovente d’ambientazione italiana, come nei racconti di Vernon Lee (Hauntings,1889)(18) e come suggeriscono anche gli appunti di viaggio di Charles Dickens, autore cui sarà familiare il tema degli spettri.
A proposito dell’Italia di fine Ottocento, del resto, uno scritto di Passaro del 1904 registrerà episodi di “case infestate” a Genova (1865), Pavia e Modena (1875), Catania (1879), Roma (1876 e 1881), Trieste (1881) e Torino (1903)(19). Negli stessi anni in cui Cesare Lombroso prenderà parte alle sedute spiritiche di Eusapia Paladino – la medium che sarà ospite anche del D’Annunzio a Parigi – (20), appariranno i primi contributi giuridici in materia sotto la vigenza del codice civile del Regno: basti qui ricordare gli scritti di Zingaropoli sul caso dell’appartamento in Largo San Carlo alle Mortelle n. 7 a Napoli preso in affitto dalla duchessa Bartoli di Castelpuoto (Castelpoto contro Englen, 1907)(21), Edmondo Dodsworth, traduttore di William Blake ed intellettuale vicino ad Ezra Pound e Julius Evola (1910)(22) e D’Amelio (1910), Consigliere della Corte d’Appello di Roma(23).
Anche in ambito europeo, i casi di abitazioni infestate dagli spiriti si presenteranno periodicamente all’attenzione della giurisprudenza e della dottrina, dall’articolo di Blewett Lee apparso sulla Harvard Law Review del 1921(24) sino al caso del locatario denunziato a Charlottenburg nel 1929 per aver portato degli spiriti (poltergeister) nella casa affittata(25).
Come scriverà Antonio Visco nel 1960, se molti sorrideranno leggendo della possibilità di risolvere il contratto di locazione in ragione degli <<spiriti che infestano la casa>>, non vi è a ben vedere alcun motivo valido, anche nell’attuale regime del nostro codice civile, per impedire la <<constatazione di fatti>> relativi a fantasmi e spettri ed alle loro manifestazioni.
Si tenga presente, peraltro, che le controversie portate avanti ai giudizi nella vigenza del codice civile del Regno d’Italia <<non sono state in genere pubblicate dalle riviste di giurisprudenza>>(26), con la conseguenza che sono per lo più i riferimenti della dottrina a documentare i <<recenti giudicati>>, come scrive il Fubini(27), intervenuti in materia.
Letteratura e cronaca(28) diventano così fonti parimenti preziose rispetto alla giurisprudenza pubblicata per valutare le controversie giuridiche in materia di case infestate, tanto più in un contesto ove è proprio realtà sociale – “popolare” sarebbe, come vedremo, scorretto – a rinnovare continuamente gli orientamenti del diritto e le vie da seguire nella regolamentazione degli interessi patrimoniali oggetto dell’autonomia privata.
Nella novella La casa del Granella di Pirandello, l’avvocato Zummo, chiamato a difendere gli inquilini che avevano abbandonato la casa presa in affitto perché infestata dai fantasmi e citati dal proprietario in giudizio per il rispetto del contratto, si interroga su quei <<due soli articoli>> che <<potevano offrire un certo fondamento alla lite: l’articolo 1575 e il 1577>>. L’avvocato nutre forti dubbi in materia, in quanto <<eccependo questi due articoli […] non c’era via di mezzo, bisognava provare l’esistenza reale degli spiriti. C’erano i fatti e c’erano le testimonianze. Ma fino a qual punto erano queste attendibili? E che spiegazione poteva dare la scienza di quei fatti?>>.
Il legale, inizialmente scettico, finirà tuttavia per convincersi del fatto che i fenomeni spiritici siano innegabili. La sua arringa, preparata con scrupolosità scientifica per intere settimane, finisce per riscuotere il successo del pubblico e persino dei giudici. La causa è, però, perduta:
[…] del resto, venendo a considerar più da vicino il processo, se per l’articolo 1575 il locatore è tenuto a garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata, nel caso in esame, come avrebbe potuto il locatore stesso garantir la casa dagli spiriti, che sono ombre vaganti e incorporee? come scacciare le ombre? E, d’altra parte, riguardo all’articolo 1577, potevano gli spiriti costruire uno di quei vizii occulti che impediscono l’uso dell’abitazione? Erano forse ingombranti? E quali rimedi avrebbe potuto usare il locatore contro di essi? Senz’altro, dunque, dovevano essere respinte le eccezioni dei convenuti.
Eppure, vinta la controversia, anche il proprietario, il Granella, sarà assediato dai fantasmi. La giurisprudenza, del resto si dimostrerà più incline a riconoscere gli spettri di quanto non fosse stata la letteratura. Nel 1927, infatti, il Pretore di Pomigliano ammetterà prova testimoniale volta ad accertare se la casa presa in locazione dal Signor Giuseppe Tommasini, Direttore del Dazio, fosse abitata da spettri e demoni. I capitoli di prova vengono così riformulati dal giudice:
1. Che la casa locata dalla Cutinelli al Tommasini Giuseppe è infestata dagli spiriti; 2. Che essi arrecano grave molestia agli inquilini, tanto che altro inquilino è stato costretto ad abbandonarla prima della fine della locazione; 3. Che il Tommasini ignorava tali fatti quando prese in locazione la casa e che posteriormente ne fu informato(29).
Secondo la Pretura, il combinato disposto degli artt. 1575 n. 3 e 1577 del codice civile indicava come <<il godimento della cosa locata in modo pacifico costituisce un elemento sostanziale, essenziale del contratto di locazione>>, tale da giustificare, ove assente, la risoluzione del contratto. Né si vede, sottolinea il giudice, come <> possano dirsi esclusi dai <<vizi occulti e le molestie>>:
Quando <i>questa specie di mal definita milizia leggiera di Satana
, come chiama gli spiriti P. Martino del Rio nelle sue Magiche disquisizioni, invade una casa sotto forma di spettri e di demoni, animali, mostri, fauni, sfingi; quando persone invisibili emettono gridi, producono inspiegabili rumori, fracassano, sconvolgono; quando inveiscono contro le persone, facendole segno a lancio di mobili, pietre ed oggetti […] non v’ha chi non vede che il godimento della casa locata non esiste, che è soppresso l’uti e il frui, che i Romani stabilivano come elemento primo ed essenziale della locazione(30).
La sentenza, due mesi più tardi, dichiarerà la risoluzione del contratto a favore del Tommasini.
La presenza degli spettri, nella storia del diritto, è tuttavia di difficile decifrazione: la modernità, infatti, non riuscirà ad escludere definitivamente quella che parve, nell’età dei lumi, una semplice “superstizione”. Non era, infatti, soltanto la nox quia nocet medievale(31) a rappresentare il tempo dei fantasmi. L’evocazione degli spiriti, al contrario, diventerà una moda essenzialmente borghese a partire dalla metà del secolo decimonono. Ed è nei salotti borghesi che Svevo, nella Coscienza di Zeno, e Pirandello, con Il fu Mattia Pascal, ambientano due celebri scene di sedute spiritiche. Il gusto per l’occulto – scriverà Croce – <<apparve nel bel mezzo del razionalismo del secolo XVIII con gli entusiasmi per Mesmer e per Cagliostro, e riappare nel più forte del naturalismo del secolo XIX con la voga dello spiritismo e del teosofismo: superstizioni che son conseguenza del culto esclusivo di una scienza limitata ed incompleta>>(32).
Moda, dunque, della borghesia di fine secolo e, più tardi, della società di massa, la passione per i fenomeni medianici sembra spiegarsi con quell’ <<opprimente ricchezza d’idee>>, miseria dell’immenso sviluppo della tecnica, diffusasi, come osserva Walter Benjamin, <<con la rivitalizzazione di astrologia e sapienza Yoga, Christian Science e chiromanzia, vegetarianismo e gnosi, scolastica e spiritismo>>(33).


3. Fantasmi ed onere della prova.

La “casa infestata” è tema sul quale, a dispetto delle apparenze, la giurisprudenza non ha, ad oggi, posto la parola fine. Ancora di recente, nel 1991, la Supreme Court, Appellate Division, di New York, ha dichiarato la risoluzione (rescission) di un contratto di compravendita di una abitazione “infestata”. Si tratta del caso Stambovsky v. Ackley(34), in cui il giudice Israel Rubin ha dichiarato: <<as a matter of law, the house is haunted>>.
Nella fattispecie concreta, il Signor Stambosky, agente di cambio di Manhattan, aveva acquistato una villa in provincia, la quale – secondo l’opinione diffusa nel paese – sarebbe stata abitata da fantasmi, tanto da essere inclusa in un giro turistico delle case infestate nei dintorni. La Corte ha disapplicato, nel caso di specie, il principio del caveat emptor(35) – secondo il quale il rischio di un bene viziato cade sul compratore – in quanto sarebbe stato iniquo addossare all’acquirente l’onere di un accertamento avente ad oggetto situazioni, quali la presenza di spiriti in una casa, eccezionali. Secondo l’opinione del giudice Rubin, infatti:
In the case at bar, defendant seller deliberately fostered the public belief that her home was possessed. Having undertaken to inform the public-at large, to whom she has no legal relationship, about the supernatural occurrences on her property, she may be said to owe no less a duty to her contract vendee […]. Where, as here, the seller not only takes unfair advantage of the buyer’s ignorance but has created and perpetuated a condition about which he is unlikely to even inquire, enforcement of the contract (in whole or in part) is offensive to the court’s sense of equity. Application of the remedy of rescission, within the bounds of the narrow exception to the doctrine of caveat emptor set forth herein, is entirely appropriate to relieve the unwitting purchaser from the consequences of a most unnatural bargain.
E’ bene, tuttavia, ritornare all’ordinamento italiano, ed al caso paradigmatico della “locazione di casa infestata”, con riferimento all’applicabilità del rimedio risolutorio in presenza di vizi di origine sconosciuta. Non a torto il Visco scrive: <<dobbiamo stare alla constatazione dei fatti, anche se ancora non riusciamo a spiegarcene le cause e la natura>>(36), ed è perciò <<delicato problema giuridico>>(37) quello che attiene al riscontro, ed alla individuazione della relativa responsabilità, di fenomeni tutti empirici: <<spostamenti di mobili, sbattimenti di finestre e porte, rotture di vasellame, rumoroso suonar di campanelli anche staccati, piogge di pietre talora calde o brucianti non conformi alle leggi fisiche>>(38).
Se non sembra, oggi, più possibile ammettere la rilevanza del principio <<quamvis periculum vere non fuisset>> e del cosiddetto <<pericolo o vizio putativo>>(39), sembra, invece, opportuno collocare sistematicamente il caso dell’infestazione dell’abitazione entro la nozione di causa ignota.
Sotto tale profilo, va evidenziato come, in tema di danni provocati dalla struttura originaria della cosa locata, vige nel nostro ordinamento il principio che <<sussiste in capo al proprietario locatore la presunzione di responsabilità che si ricollega all’obbligo, imposto dall’art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all’uso convenuto>>, la quale <<può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell’imputabilità dell’evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo>> (Cass., Sez. III, 13 Maggio 2008, n. 11903; Cass., Sez. III, 17 Maggio 2010, n. 11969; Cass., 18 Maggio 2005 n. 10389).
Parimenti, l’art. 1578 c.c., pone una presunzione iuris tantum di conoscenza del vizio in capo al locatore, con la conseguenza che, se l’abitazione è “infestata” da fenomeni che rendano inidonea la cosa all’uso cui è destinata – come quello abitativo – la responsabilità del locatore deve ritenersi dimostrata anche laddove la causa dei vizi sia rimasta sconosciuta.
La prospettiva della garanzia per vizi in tema di cosa locata, come è stato osservato(40), non si fonda sulla posizione soggettiva del locatore (colpa), bensì sull’oggettivo godimento del conduttore, non rivestendo il rimedio di cui all’art. 1578 c.c. carattere sanzionatorio e risarcitorio, ma unicamente funzione di “rafforzata garanzia” rispetto a quanto già previsto dall’art. 1575 c.c.(41).
Se, allora, la presunzione di responsabilità può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell’imputabilità dell’evento al caso fortuito (cfr. App. Roma, Sez. III, 6 Aprile 2010; Cass., Sez. III, 18 Maggio 2005, n. 10389), va tuttavia evidenziato come esso – e già lo aveva sottolineato la Relazione al codice civile – non possa identificarsi con la causa rimasta sconosciuta.
La cosiddetta prova liberatoria per caso fortuito, in tal senso, non può ritenersi integrata dal mancato accertamento della causa, laddove ciò non induca incertezza sulla riconducibilità delle inidoneità della cosa locata al locatore (cfr. Cass., Sez. III, 17 Luglio 2002, n. 10382).
Se il danno, pertanto, <<è provocato da una causa non identificata né identificabile, l’obbligo risarcitorio è accollato al soggetto sul quale grava la prova liberatoria>>(42). Deve così distinguersi <<tra causa ignota e fatto di terzo rimasto ignoto, atteso che se rimane ignota la causa del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa, la responsabilità è imputabile al custode; mentre laddove è certo che il fatto sia addebitabile ad un terzo, pur rimanendo ignoto chi egli sia, il custode può invocare il fortuito se ne sussistono gli estremi>> (Trib. Piacenza, 21 Dicembre 2010, n. 900; Cass., n. 25029/2008).
In tema di “accollo” della causa ignota, si sono avute di recente pronunzie anche in materia di contratto di trasporto aereo(43), responsabilità medica(44) e dell’imprenditore per danni cagionati ai lavoratori delle cose loro assegnate(45), ma, soprattutto, è stato sottolineato il sostanziale parallelismo tra la prova liberatoria di cui all’articolo 1588 del c.c. (in tema di responsabilità del conduttore per la perdita e il deterioramento della cosa locata) e quella di cui al successivo articolo 2051 dello stesso codice. Deriva, da quanto precede, che:
[…] l’azione dolosa di terzi rimasti ignoti non appare riconducibile al caso fortuito proprio perché quei terzi sono rimasti ignoti. In altre parole, non essendo stati concretamente individuati i responsabili, non si ravvisa quel fatto del terzo che postula tuttavia da parte del custode la prova della forza causale determinante e autonoma di tale fatto nella produzione del danno assolutamente inevitabile da parte sua in situazione parificabile al caso fortuito, restando a suo carico la causa ignota (Cass., Sez. III, 16 Marzo 2003, n.9619(46)).
La ratio di tale accollo del “costo del danno”, secondo la Suprema Corte, non è più la colpa, ma un criterio oggettivo, che tuttavia rimane fuori dalla norma (nel caso di specie, l’art. 2051 c.c.): Esso fu individuato nella deep pocket (“tasca ricca”) negli ordinamenti del common law e nella richesse oblige, nella tradizione francese, mentre nell’affinamento dottrinale successivo si è ritenuto che la ratio vada individuata nel principio dell’esposizione al pericolo o all’assunzione del rischio, ovvero nell’imputare il costo del danno al soggetto che aveva la possibilità della cost-benefit analysis, per cui doveva sopportarne la responsabilità, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente, sicché il verificarsi del danno discende da un’opzione per il medesimo, assunta in alternativa alla decisione contraria (Cass., Sez III, 6 Luglio 2006, n. 15383).
Sull’art. 1588 c.c., è stato di recente precisato come <<la presunzione di colpa a carico del conduttore [è] superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico>> (Cass., Sez. III, 17 Maggio 2010, n. 11972).
Il parallelismo sopra richiamato deve ritenersi sussistere, per ragioni sistematiche e di logica giuridica, anche con riferimento all’art. 1575 c.c., dal momento che la presunzione di responsabilità gravante sul locatore per l’inidoneità del bene all’uso convenuto può essere vinta, come si è visto, unicamente mediante la prova positiva dell’imputabilità dell’evento al caso fortuito o al fatto illecito del terzo.
Se, pertanto, si scinde il “vizio” – rappresentato da fenomeni oltre contro natura (piatti che volano, porte che sbattono, campanelli che trillano) ma pur sempre “empiricamente riscontrabili” – dalla “causa” (l’infestazione spettrale), sembra potersi concludere nel senso che, in presenza di vizi, sarà il locatore a dover subire l’onere di “identificare la causa ignota” , ossia di fornire la prova di una causa positiva del vizio estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico l’origine sconosciuta. In definitiva, quale consiglio legale, riterrei certamente più conveniente ospitare uno spettro rumoroso e molesto, che non anime pie e silenziose, visioni personali del solo conduttore. In quest’ultimo caso, infatti, allo stesso non rimarrebbe altro che corrispondere il canone di locazione fino alla scadenza del contratto.
Per riprendere nuovamente Derrida, non c’è propriamente fantasma senza <<un’apparenza di carne, in uno spazio di visibilità invisibile>>(47): ci vuole sempre, per produrre il fantasma, un ritorno al corpo. Il processo spettrogeno, la costituzione dell’effetto fantasma, non è pertanto una spiritualizzazione, ma una incorporazione. Da qui l’equivoco del “mentalismo giuridico”: negare al fantasma lo stato di ente (“causa”), è proprio ciò che consente ad esso di ripresentarsi come fenomeno (“vizio”). Il concetto giuridico di “causa”, infatti, non è ontologico, ma hantologico, ossia “infestato” e significato dall’ignoto, da ciò che resta sconosciuto. Ed è proprio esso che consente al fantasma di ritornare come “corpo”, come “vizio” derivante da una causa che, non potendo definirsi, mette in scacco il locatore. Well grubbed, old mole!






*L’Avv. Tommaso Gazzolo è autore dell’Introduzione del paragrafo “Dagli spiriti allo spiritismo”; l’Avv. Alessandro Gazzolo è autore del paragrafo “Fantasmi ed onere della prova”.


Note:
(1) Cfr. R. Caterina, Storie di locazioni e di fantasmi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.
(2) Sul punto, si veda lo studio di E. Nardi, Case “infestate da spiriti” e diritto romano e moderno, Milano, Giuffré, 1960. Cfr. anche F. Cancelli, L’origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano: appunti esegetico-critici, Milano, Giuffré, 1963, p. 62; A. Stramaglia, Res inauditae, incredulae: storie di fantasmi nel mondo greco-latino, Bari, Levante, 1999 e, per l’epoca rinascimentale, P. Aretini, I fantasmi degli antichi tra Riforma e Controriforma: il soprannaturale greco-latino nella trattatistica teologica del Cinquecento, Bari, Levante, 2000.
(3) Digesto, XIX, II, 27: <<Iterum interrogatus (est) si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem necne? Respondit: Si causa fuisset, tamen no debere mercedem; sed si causa timoris justa non fuisset, nihilominus debere>> (trad. it. di A. Bazzarini, Le pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine da R.G. Pothier, II, Venezia, 1833, p. 814). Cfr. S. Tafaro, “Causa timoris” e “migratio inquilinorum” in un responso serviano (da Alfeus D. 19 .2.27 .1), in “Index”, 5, 1974/75, pp. 49-65.
(4) Trad. it. di G. Vignali e L. Mezzacapo in Corpo del diritto. Corredato dalle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Frieisleben altrimenti Ferromontano – IV. Digesto, volume III, Napoli, Achille Morelli, 1857, p.134. Il passo citato continua in questo modo: <<quegli paragonava quest’ipotesi alla compera dei frutti futuri, che se non ve ne esistessero affatto, era chiaro che la vendita era nulla; era nulla quindi in questo caso la locazione, perché siffatti spettri impedirebbero di abitare la casa. Io sostenevo non doversi soccorrere in questo caso il conduttore che facilmente si spaventasse, essendo chiaro da Plinio, epistola 7, capo 27, che Atenodoro, filosofo in Atene, in niuna guisa si era di ciò spaventato; e non doversi d’altronde considerare timore che quello che possa fare impressione su di un uomo forte […]>>.
(5) Cfr. E. Nardi, Case infestate, cit., pp. 29-30 e 185-208.
(6) A. Calmet, Dissertations sur les appations des Anges, des Démons ed des Esprit set sur les revenant set vampires de Hongrie, de Boheme, de Moravia et de Silesie, Paris, 1746; trad. it. Dissertazioni sopra le apparizioni de’spiriti e sopra i vampiri, o I redivivi d’Ungheria, di Moravia ec., Venezia, Simone Occhi, 1756, p.67.
(7) R.T. Troplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code. De l’échange et du louage, Bruxelles, Meline, Can set compagnie, 1841, p. 96 (La traduzione è tratta da L. Sampolo, Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l’analisi critica degli autori e della giurisprudenza, opera del Signor V. Marcadé, III, Palermo, Fratelli Pedone Lauriel, 1858, p.341).
(8) C.B Toullier, Droit civil français suivant l’ordre du Code Napoléon, ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la théorie à la pratique (proseguito da Duverger), Paris, 1811-1831, trad. it. Il diritto civile francese secondo l’ordine del codice: opera nella quale si è preoccupato di unire la teoria alla pratica, XI, Palermo, Fratelli Pedone Lauriel, 1856, p. 181
(9) J. H. Baton, Nouveau code du propriétaire et du locataire, Bruxelles, Adriaens, 1866, p. 56.
(10) P.J. Brillon, Dictionnaire des arrest, ou jurisprudence universelle des Parlamens de France, I, 1727, p. 417. Cfr. anche C. Pocquet de Livonnière, Costumes du pays et duchè d’Anjou, II, Paris, J. B. Coignard, 1725, cap. IX. Si un Bail a lonage peut être resolu sons pretexte d’apparition d’esprits, p. 1022.
(11) M. D. Dalloz (a cura di), Jurisprudence générale. Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, XXX, Paris, 1853, p. 319.
(12) Cfr. Svetonio, De vita duodecim Caesarum, Divus Augustus, 6; C. Caligula, 59.
(13) Cfr.R. Sudre, Trattato di Parapsicologia, Roma, Astrolabio, 1966, p. 26.
(14) V. Lee, Les charmettes, in Id., The Enchanted Wood: And Other Essays on the Genius of Places, London, 1909, p. 177.
(15) W. Scott, Letters on Demonology and Witchcraft, Addressed to J.G. Lockhart, Esq. By Sir Walter Scott, London, 1830; trad. it. di A. Merlino, Demoni e streghe, a cura di M. P. Donat-Cattin, Roma, Donzelli, 1994, p. 97.
(16) M. Praz, Storie di fantasmi, in Id. Cronache letterarie anglosassoni, III, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1966, p. 133. Si tratta di una recensione all’antologia Storia di fantasmi. Racconti del soprannaturale, a cura di C. Fruttero, Torino, Einaudi, 1960.
(17) Cfr. N. Brown – C. Burdett – P. Thurschwell (a cura di), The Victorian Supernatural, Cambridge, Cambridge University Press, 2004; J. Briggs, Night Visitors: Rise and Fall of the English Ghost Story, London, Faber and Faber, 1977; M. Cox – R. A. Gilbert (a cura di) Victorian Ghost Stories: An Oxford Anthology, Oxford-New York, Oxford University Press, 1991; A. Contenti, Fantasmi e palazzi. Leggende gotiche metropolitane dai diari di Augustus Hare, Roma, Carocci, 2002. Per la letteratura americana, cfr. H. Kerr, Mediums and Spirit-Rappers, and Roaring Radicals Spiritualism in American Literature 1850-1900, Urbana, University of Illinois Press, 1972; C.A. Lundie (a cura di), Restless Spirits: Ghost Stories by american women, 1872-1926, University of Massachusetts Press, 1966. Si veda anche la recente antologia di H. Conrad O’Brian – J.A. Stevens, The Ghost Story from the Middle Ages to the Twentieth Century, Dublin, Four Court Press, 2010.
(18) Cfr. C. Maxwell, Vernon Lee and the ghosts of Italy, in A. Chapman – J. Stabler (a cura di), Unfolding the South: Nineteenth-century British women writers and artists in Italy, Manchester, Manchester University Press, 2003, pp. 201-221; B. W. Young, Hanoverian Hauntings, in Id., The Victorian Eighteenth Century: an intellectual History, New York, Oxford University Press, 2007, pp. 148 ss.
(19) Cfr. E. Passaro, Sulle manifestazioni spontanee misteriose, in F. Zingaropoli, Gesta di uno spirito nel monastero dei PP. Gerolonini in Napoli: Cronaca del sec. 17 per la prima volta edita ed illustrata, Napoli, Detken&Rocholl, 1904.
(20) I resoconti di questi numerosi incontri saranno seguiti dal giornalista L. Barzini, che li descriverà nel libro Nel mondo dei misteri con Eusapia Paladino, Milano, 1907. Si vedano le opere di C. Lombroso, Sui fenomeni spiriti e la loro interpretazione, in <<la Lettura>>, Novembre 1906, pp. 978-987; Id., Case fantomatiche (hantées), in <<luce e ombra>>, Gennaio/Febbraio 1909, pp. 3-21; Id., Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, Torino, Utet, 1909. Cfr., ora, S. Cigliana, La seduta spiritica. Dove si racconta come e perché i fantasmi hanno invaso la modernità, Roma, Fazi, 2007; G. Mina (a cura di), Francesco Zingaropoli, Cesare Lombroso: Spiriti Inquilini. Le case “infestate” fra palcoscenici e tribunali, Besa, Nardò (Lecce), 2008.
(21) Nella causa, celebrata davanti alla Pretura di Napoli nel 1907, fu dichiarata l’incompetenza per il valore del giudice, il quale rimise le parti davanti al Tribunale. Le stesse, tuttavia, si accordarono con una transazione per una riduzione del canone di locazione. Cfr. F. Zingaropoli, Una casa infestata dagli spiriti; diritti dell’inquilino alla risoluzione del contratto di locazione: memoria in difesa della duchessa di Castelpoto contro Laura Englen, Napoli, Tipografia Monsignor Perrelli, 1907. Cfr. anche F. Zingaropoli, Case infestate dagli Spiriti – Realtà dei fenomeni – Le case infestate di fronte al diritto, Napoli, Società Editrice Partenopea, 1917.
(22) E. Dodsworth, Le case infestate dagli spiriti e il diritto dell’inquilino alla risoluzione del contratto, Torino, Lattes, 1910 (estratto ed originariamente apparso in <<ultra>>, 3, n. 1-2, 1909). Cfr. anche E. Morselli, Fakiri e case infestate in un conflitto sullo spiritismo, in “Coenobium” 2, 1909, pp. 75-100.
(23) M. D’Amelio, Le case infestate dagli spiriti e il diritto alla risoluzione del contratto di locazione, in <<rivista di diritto commerciale>>, VII, 1, 1910, pp. 218-221. Cfr. la recensione dell’articolo di J. Perroud, La résolution du bail pour privation de jouissance résultant d’esprits hantant les lieux loués, in <<journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée>>, 38, 1911, pp. 120-121.
(24) Cfr. B. Lee, Psychic Phenomena and the Law, in <<harvard Law Review>>, 34, n. 6, 1921, pp. 625-638.
(25) Riportiamo in A.Visco, Trattato delle case in locazione, Bari, Leonardo da Vinci, 1960, p. 86.
(26) A.Visco, Trattato, cit., pp. 84-86.
(27) E. Nardi, Case infestate, cit., p. 213.
(28) R. Fubini, Il contratto di locazione di cose, Milano, Soc. Ed. Libraria, 19172, p. 118.
(29) Di recente, i giornali hanno pubblicato notizia di una casa di 200 mq, acquistata nell’Ottobre 2005 dal Signor Gaetano Bastianelli in Santo Chiodo di Spoleto per il prezzo di Euro 120.000,00, che l’attuale proprietario denunzia come infestata dai fantasmi. Il suo legale ha dichiarato che intende promuovere azione di annullamento del contratto di compravendita. Cfr. Fantasmi in un’abitazione di Spoleto, Il proprietario in Tribunale, in Il Giornale dell’Umbria, 17 marzo 2008. Si ha, ancora, notizia di fantasmi in Via Tasso a Napoli (cfr. A. Cangiano, <<Paranormal Activity>>. Ma a via Tasso…, in Corriere del mezzogiorno, 10 febbraio 2010). La Repubblica, il 13 febbraio 2008, dà invece notizie da Londra (Casa inglese infestata dai fantasmi e l’esorcista lo paga il Comune, in La Repubblica, 13 febbraio 2008, p. 21). Per quanto riguarda Genova, cfr. Più fantasmi tra i caruggiGenova si scopre inquieta, in La Repubblica, 31 marzo 2005, Sez. Genova, p. 7; E. Megli, Fantasmi al ristorante. Guerra di carte bollate, in Il Secolo XIX, 31-12-2008.
(30) Pretura di Pomigliano – 13 Marzo 1927, in <<rivista del diritto commerciale>>, XXV, II, 1927, p. 556.
(31) Pretura di Pomigliano, cit., p. 555.
(32) Cfr. M. Sbriccioli, Nox quia nocet. I giuristi, l’ordine e la normalizzazione dell’immaginario, in Id., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritto editi ed inediti (1972-2007), I, Milano, Giuffré, 2009, pp. 261-273.
(33) B. Croce, prefazione a M. Giobbe, Mefistofele, Milano, Bietti, 1902, p. 9.
(34) W. Benjamin, Erfahrung und Urteil (1933); trad. it. di F. Desideri, Esperienza e povertà,
(35) Cfr. Jeffrey M. Stambovsky v. Helen v. Ackley and Ellis Realty, in A, H. Kastley – D. W. Post – S. K. Hom (a cura di), Contracting Law, Durham, Carolina Academic Press, 20002, pp. 601-605. Per L’Italia, si veda la nota di M. Nunziata, Un recente caso americano di compravendita di casa infestata dagli spiriti, in <<rivista di diritto civile>>, II, 1992, pp. 417-421.
(36) Cfr., per una introduzione, W. B. Goldfarb, Fraud and Non-disclosure in the Vendor-Purchaser Relation, in <<western Reserve Law Review>>, 8, 1954, pp. 5-44.
(37) A.Visco, Trattato, cit., p. 85.
(38) E. Nardi, Case infestate, cit., p. 23.
(39) E. Nardi, Case infestate, cit., p. 11.
(40) Così, invece, argomentano sia V. Simoncelli, Trattato delle locazioni de’ predii urbani e rustici, I, I, Lanciano, Carabba, 1892, pp. 242-246, che C. Giannattasio, Della locazione, in Codice civile. Commentario a cura dei D’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, Firenze, Barbera, 1947, p. 253.
(41) Cfr. A. Tabet, La locazione-conduzione, in A. Cicu – F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, XXV, Milano, Giuffré, 1972, p. 494.
(42) V. Cuffaro – F. Padovini (a cura di), Locazione, in S. Patti (diretto da), Codice ipertestuale di locazione e condominio, Torino, Utet, 2006, p. 27.
(43) G.Alpa, La responsabilità civile. Parte generale, Torino, Utet, 2010, p. 343.
(44) Cass. Sez. III, 27 Ottobre 2004, n. 20787.
(45) Trib.Varese, 10 Febbraio 2010, n. 16; Trib. Monza, 15 Marzo 2006.
(46) Cfr. Trib. Genova, Sez. II, 22 Ottobre 2010.
(47) Cfr. anche l’interessante pronunzia, per il nostro discorso, del Giudice di pace Monza, 5 Gennaio 1999: <<il conduttore di appartamento può accedere ai vani box del condominio anche con autovettura di proprietà di un terzo da questi guidata e se il cancello automatico, non obbedendo al comando fotocellulare, urti il veicolo danneggiandolo, la responsabilità patrimoniale, non configurandosi oggettiva nel caso di danno cagionato da cosa in custodia, è, per presunzione, a carico del condominio possessore, quando esso non adempia l’onere di identificare la causa ignota, ch ha impedito all’impianto telecomandato di tenere aperto il cancello>>. In dottrina, per la causa ignota e la responsabilità del custode, cfr. P. Laghezza, Acquae et ignis, ovvero: dell’incendio, dell’allagamento e della causa ignota nell’art. 2051 c.c., in <<danno e responsabilità>>, 10, fasc. 11, 2005, pp. 1101-1111; S.Medici, La causa ignota nello scoppio di una bombola a gas e la simultanea operatività degli artt. 2050 e 2051 c.c. per la Cassazione. Nota a Cass., Sez. III, 4 Giugno 1998, n. 5484 in <<responsabilità civile e previdenza>>, 64, fasc. 1, 1999, pp. 117-12; G. G. Greco, Rapporto di causalità e prova liberatoria, in G. G. Greco – D.M. Pasanisi, B. Ronchi, I danni da cose in custodia, Milano, Giuffré, 2004 pp. 159-239.
(48) J. Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993; trad. it. Di G. Chiurazzi, Spettri di Marx, Milano, Cortina, 1994, p. 160.

Pubblicato da Ignorando

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